Home / 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali / Sottoprodotti: riconoscimento e registrazione operatori, stabilimenti ed impianti

Sottoprodotti: riconoscimento e registrazione operatori, stabilimenti ed impianti

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Normativa di riferimento
Reg. CE 1069/2009 e Reg UE 142/2011

Descrizione sintetica delle attività
Registrazione degli operatori, stabilimenti o impianti: art. 23 del Reg. (CE) n.1069/2009
Le attività inerenti i sottoprodotti di origine animale non soggette ad obbligo di riconoscimento, devono essere registrate (art. 23) presso l’autorità competente, salvo eventuali esoneri stabiliti per norme o circolari. Ogni operatore deve, infatti, notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo. Il mantenimento della registrazione è garantito dal rispetto delle prescrizioni della legislazione comunitaria e dal mantenimento del controllo dei rischi per la salute pubblica e animale connessa all’attività.

Riconoscimento stabilimenti e impianti : art 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009
L’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 prevede il riconoscimento da parte dell’autorità competente per stabilimenti ed impianti che svolgono determinate attività elencate al comma 1: trasformazione, incenerimento, coincenerimento, uso come combustibile, produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione di fertilizzanti, utilizzo in impianti di biogas e compostaggio, manipolazione, magazzinaggio. Il mantenimento del riconoscimento è garantito dai controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente atte a verificare che le prescrizioni del regolamento (CE) 1069/2009 siano soddisfatte.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Su base regionale

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Prima ispezione per il rilascio del riconoscimento condizionato e seconda ispezione per il riconoscimento definitivo. Poi ispezioni annuali sulla base della categorizzazione del rischio 

Luogo e momento del controllo
Stabilimenti e impianti riconosciuti

Metodi e tecniche
Verifica documentale e ispezione per la verifica di tutti i requisiti richiesti ai fini del rilascio del riconoscimento.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Sanzioni amministrative riportate nel Decreto Legislativo 1 ottobre 2012 , n. 186
In particolare l’Art. 5 definisce le violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti e l’Art. 6 gli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti.
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione delle sospensione delle attività le ASL procedono alla denuncia ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Il sistema Sintesi attribuisce un numero univoco di riconoscimento e registrazione per ogni operatore, stabilimento o impianto inserito dagli Assessorati Regionali. I numeri di riconoscimento o registrazione alimentano gli elenchi ufficiali nazionali consultabili alle pagine dedicate.


Autorità competente centrale:
Ministero della Salute - DGISAN - Ufficio 2
Ruolo:

  • Coordinamento procedure
  • Gestione del Sistema SINTESI-Stabilimenti (registrati e riconosciuti)
  • Tenuta e Supervisione degli elenchi Ufficiali Nazionali

Autorità competente regionale:
Assessorati Regioni e PA
Ruolo:

  • Verifica conformità documentale a seguito richiesta riconoscimento
  • Competenza in materia di rilascio, gestione, sospensione e revoca del numero riconoscimento comunitario rilasciato
  • Supervisione e verifica elenchi ufficiali per quanto di competenza territoriale

Autorità competenti locali:
AA.SS.LL. - Servizi Veterinarii
Ruolo:

  • Ispezione stabilimento a seguito della richiesta dell’OSA per il riconoscimento
  • Inoltra la richiesta dell’OSA e la relativa documentazione agli Assessorati Regionali e PA.

Nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensivo della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal reg 1069/2009 e dal regolamento (UE)142/2011.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.